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L’articolo 2 del Testo Unico del decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 490, recita: i beni culturali sono tutte quelle cose immobili e mobili che rappresentano interesse artistico, storico, archeologico, o demo – etno – antropologico […]. L’elenco è lungo e dettagliato. Le finalità di questa legge sono la conservazione e la valorizzazione dei beni e l’esercizio di un controllo sulla loro circolazione. L’attività di vigilanza sui beni culturali è demandata al Ministero dei beni culturali e, per quanto concerne i beni oggetto di delega di funzioni amministrative, anche alle Regioni che comunque operano con il Ministero. Il Ministero, in sede locale, si avvale delle sovrintendenze che possono procedere ad ispezioni.